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Scritto da Mauro Canducci
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venerdì 29 gennaio 2010 |
La Cassazione ha deciso in merito alla annosa questione dell'utilizzo degli autocarri "leggeri" per uso personale.
La Cassazione II Sezione Civile, con sentenza n. 6885 del 2009, ha stabilito che sussiste un uso difforme dell'autocarro qualora sullo stesso siano trasportate persone estranee e non in relazione con le cose trasportate, anche se esse sono alloggiate in cabina e se il trasporto avviene per pura cortesia. La querelle che era nata in merito all'uso difforme dell'autocarro leggero (quello sotto i 35 q.li) traeva spunto dalla interpretazione del Codice della Strada il quale non sembrava stabilire una sanzione per l'uso improprio degli autocarri. Nella pratica si era assistito spesso alla contestazione della violazione dell'articolo 82 C.d.S. il quale stabisce che sugli autocarri possono essere trasportate persone solo a seguito di specifica autorizzazione del Prefetto. In passato tale norma era stata interpretata nel senso che l'autorizzazione riguardava il trasporto delle persone nel cassone (circostanza abbastanza frequente in tempi non recenti), mentre era sempre consentito il trasporto in cabina. La sentenza in commento sembra spazzare via ogni interpretazione favorevole all'uso improprio dell'autocarro leggero, interpretando l'art. 54 e 82 del C.d.S. come un unico corpus di norme intese vietare il trasporto di persone che non siano in funzione e relazione con le cose trasportate.
Sentenza Cassazione 2009/06885
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 29 gennaio 2010 )
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