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Compensazione Iva 2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da Mauro Canducci   
giovedì 14 gennaio 2010
Embarassed A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono state riscritte le regole per poter procedere alla compensazione di crediti IVA annuali superiori ad Euro 10.000.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stati posti nuovi limiti alla compensazione orrizzontale dei crediti IVA, nell'intento di limitare le frodi.

Per le compensazioni:

Iva fino a 10 mila euro annui rimangono le regole attuali, e quindi la compensazione potrà effettuarsi dal primo giorno successivo a quello di maturazione e senza per questo dover attendere la presentazione della dichiarazione;

Iva annuali o infrannuali, per un importo complessivo annuo superiore a euro 10.000 e fino a euro 15.000, la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;

Iva superiori a 15mila euro annui, oltre a quanto sopra alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

A tal fine, è consentita la possibilità di trasmettere la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma e quindi  di anticipare, rispetto alla scadenza ordinaria del modello UNICO, l'invio della dichiarazione e, di conseguenza, di anticipare l'utilizzo del credito in compensazione.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15mila euro annui, devono presentare la dichiarazione Iva munita del visto di conformità.

Rimane da dirimere il dubbio circa la compensabilità del credito IVA derivante dalla annualità 2008 ed ancora non compensato al 31 dicembre 2009, credito che a parere dello scrivente può essere compensato sulla base delle vecchie regole, anche se a tutt'oggi non risulta alcun chiarimento ufficiale in merito.

Il visto di conformità può essere posto da tutti i soggetti ammessi al rilascio  (professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio).

Specificamente è necessario che risulti controllata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valor aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per poter rilasciare il visto di conformità, i soggetti abilitati aver stipulato un'apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque ad euro 1.032.913,80. Devono inoltre avere preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate lo svolgimento di tale attività.

La polizza non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Dopo la sottoscrizione o integrazione della polizza assicurativa, il professionista deve, ovviamente, presentare, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, ai sensi dell' articolo 21 del D.M. 164/1999, una preventiva domanda in carta libera allegando, alla stessa, la copia della polizza assicurativa, la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza, nonché la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell'art. 8 del citato decreto.

Nel caso in cui venga resa un'infedele attestazione di avvenuta effettuazione dei controlli per l'apposizione del visto, scattano le sanzioni previste dall'art. 39 del D.Lgs. 241/1997.

 

Circolare del 23-12-2009 n. 57

Ultimo aggiornamento ( giovedì 14 gennaio 2010 )
 
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